- IN ESCLUSIVA -
ART. 1 - CONFERIMENTO DI INCARICO
Con il
presente contratto
TRA
………………………………………….,
nato a ………………………. il __ / __ / ____
C.F.…………………………………….,
residente a …………………………………….,
Via …………………………….…………
n. ……, tel. ………………………………….,
………………………………………….,
nato a ………………………. il __ / __ / ____
C.F.…………………………………….,
residente a …………………………………….,
Via …………………………….…………
n. ……, tel. ………………………………….,
Società
………………………………………., C. F./P.IVA ……………………………..,
con
sede in …………………………………, Via……………….……………….. n. ……,
iscritta
nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio I. A. A. (CCIAA) di
…………………..
col n. …………, in persona del proprio legale rappresentante,
Sig. …………………………………,
nella sua/loro qualità di ………………………….
dell’immobile
sotto identificato, (di seguito “Venditore”)
E
L’Agenzia
Immobiliare …………………………… con sede in ………………………….,
Via ………………………………….,
n. ……., tel. .…………..…………………..….,
iscritta
nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione della CCIAA di ……………………,
col n.
………..……….., nella persona del Sig. …………………………………………,
iscritto
nel Ruolo degli Agenti di affari in mediazione della CCIAA di ……………………,
col n.
………..……….., polizza n. ..…………………………………………………,
stipulata
con la Compagnia …………………………., e scadente il __ / __ / ____ ,
(di
seguito “Mediatore”),
si
conviene e si stipula quanto segue:
il
Venditore, nella qualità sopra specificata, conferisce incarico al Mediatore di
trovare
un acquirente all’immobile sito nel territorio del Comune di ………………..….,
Via …………………………………….,
n. ……., piano ………………………….…….,
Composto
di ……………………………………………………………..……………………..…,
destinazione
urbanistica ……………………………………………………..……..……….…,
attualmente
locato a ………………………………………………………………………….…,
per un
canone annuo di Euro ……………………………………………………………….…,
contratto
non disdettato/disdettato, con/senza sfratto,
e così
accatastato: ……………………………………………………………………………...,
In
ordine alla conformità alle vigenti norme urbanistico/edilizie (compresa la
parte
impiantistica)
e catastali, il Venditore precisa quanto segue:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
In
ordine all’esistenza di vincoli sull’immobile (diritti di terzi, mutui,
ipoteche ed altre
trascrizioni),
il Venditore precisa quanto segue:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ART.
2 - DURATA DELL’INCARICO
Il
presente contratto avrà vigore dalla data della sua stipulazione fino a
………………………….…………………………………………………………………
Alla scadenza
di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà
automaticamente
cessato, senza necessità di disdetta alcuna.
ART.
3 - PATTO DI ESCLUSIVA
Il
Venditore si impegna a concludere il contratto di compravendita relativo
all’immobile
sopra identificato esclusivamente tramite il Mediatore
incaricato
ai sensi del presente contratto, impegnandosi contestualmente
a non
affidare ad altri mediatori l’incarico di vendere l’immobile stesso.
Se il
Venditore dovesse trovare eventuali interessati all’acquisto, lo stesso
si
impegna a segnalarli prontamente al Mediatore, affinché sia lui a
condurre
la trattativa.
ART.
4 - CONDIZIONI DELLA COMPRAVENDITA
Il
Venditore incarica il Mediatore di reperire un acquirente per l’immobile
sopra
identificato alle seguenti condizioni:
1. prezzo di Euro …………………. (………………………)
più IVA/imposta di registro,
compreso
residuo di capitale mutuo di Euro …………………... (………………………)
al …………….….
Gli interessi saranno a carico dell’acquirente dal …………….
2. condizioni di pagamento ……………………………………………………….………….
saldo
al rogito da stipularsi entro il __ / __ / ____
Fatto
salvo il diritto di recesso regolato al successivo Art. 8, il Mediatore
può
far sottoscrivere proposte di acquisto e ricevere dai Proponenti
acquirenti
importi a titolo di acconto, unicamente sotto forma di assegno
bancario
non trasferibile intestato al Venditore, trattenendolo quale
deposito
infruttifero, senza che ciò determini il sorgere di alcun obbligo o
responsabilità
in capo al Venditore.
Ove
intervenga l’accettazione della proposta di acquisto da parte del
Venditore,
il Mediatore trasmetterà allo stesso il predetto assegno
immediatamente
dopo l’avvenuta comunicazione dell’accettazione della
proposta
indirizzata al Proponente. Detta comunicazione dovrà effettuarsi
in
ogni caso per iscritto a mezzo di telegramma, telex o fax o posta
certificata.
Nel
caso in cui il Proponente acquirente rinunci all’acquisto entro 2 (due)
giorni
lavorativi successivi alla sottoscrizione della relativa proposta e
prima
di aver avuto comunicazione dell’accettazione del Venditore, il
Mediatore
restituirà al Proponente stesso l’assegno ricevuto a titolo di
acconto.
ART.
5 - PROVVIGIONE
Il
Venditore si impegna a corrispondere al Mediatore una provvigione,
fissata
nella percentuale del ……/più IVA del prezzo accettato per la
compravendita.
Il diritto alla provvigione sorgerà in capo al Mediatore, ex
Art.
1755 c. c., alla conclusione dell’affare, intendendosi con tale
espressione
la comunicazione di avvenuta accettazione della proposta di
acquisto
dal proponente venditore al proponente acquirente. La
provvigione
dovrà essere corrisposta al Mediatore alla conclusione
dell’affare,
o comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salva diversa
pattuizione.
La provvigione dovrà essere corrisposta al Mediatore anche
nel
caso in cui il Venditore, direttamente o per interposta persona,
concluda
il contratto con soggetti presentati o segnalati dal Mediatore
durante
il periodo di validità dell’incarico nei dodici mesi successivi: a) o dal
termine
di scadenza del presente contratto, b) o dalla revoca dell’incarico,
c) o
dal recesso di una delle parti. Il termine annuale di prescrizione del
diritto
alla provvigione dovuta al Mediatore di cui all’Art. 2950 c. c.,
decorrente
dalla conclusione dell’affare, va calcolato attribuendo
all’espressione
“conclusione dell’affare” il significato specificato al secondo
capoverso
del presente articolo. Qualora però il Venditore ometta di
informare
il Mediatore sulla conclusione dell’affare, tale termine si intende
sospeso
fino a che il Mediatore abbia acquisito conoscenza di detta
conclusione.
Sarà
diritto del Mediatore porre a carico dell’Acquirente dell’immobile una
ulteriore
provvigione, ferma restando, in ogni caso, la percentuale dovuta
dal
Venditore ai sensi del presente articolo.
ART.
6 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE
Il
Mediatore si obbliga espressamente, per effetto della sottoscrizione del
presente
incarico in esclusiva, a:
a) visionare e valutare l’immobile;
b) promuoverne la vendita tramite l’utilizzo
della propria organizzazione,
impegnandosi
a tal fine ad operare secondo gli usi e la diligenza
professionali.
In particolare il Mediatore si impegna:
- a
pubblicizzare la vendita tramite l’esposizione di cartello “vendesi”
all’esterno
dell’immobile;
- a procedere
alla pubblicazione di annunci su giornali, riviste e/o altri
mezzi
di comunicazione, precedentemente concordata col Venditore;
- a garantire
la reperibilità telefonica, in orario d’ufficio, di persona in
grado
di fornire agli interessati esaurienti informazioni relative
all’immobile;
- ad
accompagnare e/o far accompagnare i potenziali acquirenti nelle
visite
all’immobile.
c) assistere il Venditore nel
reperimento dei documenti e delle necessarie
visure
ipotecarie e catastali presso gli Uffici Tecnici e Finanziari e le
Conservatorie,
nonché documentazione relativa ai condoni, concessioni
edilizie
assolte o in essere;
d) assistere il venditore nel reperire
la dichiarazione dell’entità delle spese
ordinarie
e straordinarie dell’ultimo esercizio, eventuali sospesi, eventuali
opere
straordinarie già deliberate - e relativo importo pro quota - e
regolamento
di condominio;
e) raccogliere le proposte di acquisto
e darne tempestiva comunicazione al
Venditore;
f) fornire ogni informazione richiesta
dal Venditore sulle trattative in corso;
g)
assistere le parti nella trattativa fino alla stipula dell’atto notarile di
compravendita;
h) garantire, per tutta la durata del
presente incarico, la copertura
assicurativa
della responsabilità civile verso terzi per i rischi professionali.
In
caso di conclusione dell’affare, nulla sarà dovuto al Mediatore per le
spese
sostenute in adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
ART.
7 - OBBLIGHI DEL VENDITORE
Il
Venditore si impegna a comportarsi secondo buona fede
nell’adempimento
degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e
a
fornire al Mediatore la più ampia collaborazione per consentirgli il
corretto
assolvimento degli obblighi di cui al precedente Art. 6. In
particolare,
il Venditore si impegna espressamente a:
a) prestare garanzia sulle condizioni
dell’immobile come specificate al
precedente
Art. 1, ed in particolare alla sua conformità alle vigenti norme
urbanistico/edilizie
e catastali, impegnandosi altresì a comunicare
tempestivamente
al Mediatore ogni loro variazione;
b) consegnare al Mediatore tutta la
documentazione inerente all’immobile
oggetto
della vendita e necessaria per la corretta formalizzazione della
stessa,
e quant’altro il Mediatore riterrà necessario per l’espletamento del
presente
incarico;
c) agevolare il Mediatore nell’adempimento
dell’incarico, in particolare
consentendo
visite dell’immobile da parte di potenziali acquirenti
accompagnati
dal Mediatore o da suoi incaricati abilitati alla professione
nei seguenti
periodi ……………………………………………………………,
consegnando
eventualmente allo stesso, a tal fine, le chiavi dell’immobile;
d) comunicare al Mediatore la data
fissata per la stipulazione del rogito, e
ogni
sua eventuale variazione.
ART.
8 - DIRITTO DI RECESSO
E’
riconosciuto al Venditore il diritto di recedere dal presente contratto
entro
il termine perentorio di giorni 10 (dieci) consecutivi dalla sua firma,
qualora
la stessa sia avvenuta al di fuori dei locali commerciali del
Mediatore,
ed entro il termine di giorni 2 (due) negli altri casi, senza il
pagamento
di alcuna penalità e previo rimborso al Mediatore delle sole
spese
sostenute e documentate.
Ogni
comunicazione di recesso dovrà essere inviata per mezzo di
telegramma,
telex o fax o posta certificata ed essere confermata con
lettera
raccomandata a. r. entro le 48 ore successive.
Trascorsi
i termini di cui al primo capoverso, è comunque riconosciuta a
ciascuna
delle parti la facoltà di recedere dal presente contratto prima
della
sua naturale scadenza, previo pagamento della somma di Euro
…………………………
ex Art. 1373, c. 3 c. c., che diverrà esigibile all’atto
della
comunicazione della volontà rescissoria della parte.
ART.
9 - PENALI
- La
violazione del patto d’esclusiva, di cui al precedente Art. 3,
comporterà
la risoluzione del presente contratto e il pagamento di una
penale
concordata ex Art. 1382 c.c. pari al …… per cento della
provvigione
dovuta al Mediatore ai sensi dell’Art. 5.
-
Qualora il Venditore non accetti una proposta di acquisto conforme
all’incarico,
lo stesso dovrà ugualmente corrispondere al Mediatore la
provvigione
prevista all’Art. 5 del presente accordo. In tale ipotesi, inoltre,
il
Mediatore provvederà all’immediata restituzione dell’assegno ricevuto a
titolo
di deposito fiduciario da parte del Proponente acquirente.
- Nel
caso in cui l’affare non si concluda a causa delle inesatte indicazioni
fornite
dolosamente o con colpa grave dal Venditore riguardo alle
condizioni
dell’immobile ed ai pesi ed oneri su di esso gravanti, di cui al
precedente
Art. 1 ed alla lettera a) del precedente articolo 7, nonché nel
caso
in cui la conclusione sia impedita dall’esistenza di irregolarità
urbanistico/edilizie
e catastali rispetto alla normativa vigente sottaciute
con
dolo o colpa grave, sarà a carico del Venditore una penale a favore del
Mediatore
pari alla provvigione prevista dal presente accordo.
- Nel
caso in cui l’affare non si concluda a causa di inadempimento o
ritardo
nell’adempimento degli obblighi contrattuali in capo al Mediatore, è
posta
a carico del Mediatore una penale di pari importo a quello definito al
1°
capoverso del presente articolo.
ART.
10 - INTERVENTO DI TERZE PERSONE
Il
Mediatore dichiara di avvalersi nell’adempimento dell’incarico, della
collaborazione
di Agenti di affari in mediazione abilitati e in particolare di
………………………………………………………….......................................
In
tali casi la provvigione sarà comunque direttamente ed interamente
dovuta
al solo Mediatore parte del presente contratto, il quale si impegna
a
sollevare il Venditore da eventuali pretese economiche degli Agenti
collaboratori
di cui al primo capoverso del presente articolo.
ART.
11 - LEGGE REGOLATRICE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
La
legge regolatrice del presente contratto è quella italiana. E’ fatta salva
la
possibilità per le parti di sottoporre, anche unilateralmente, le
controversie
che dovessero tra loro insorgere in relazione ad ogni
questione
inerente il presente accordo al servizio di Conciliazione istituito
presso
la Camera di Commercio di Varese.
ART.
12 - PRIVACY
Preso
atto dei diritti di cui all’Art. 7 del D. Lgs. 196/03, il Venditore
autorizza
il Mediatore ad utilizzare i propri dati unicamente al fine
dell’adempimento
del presente incarico.
ART.
13 - CLAUSOLE AGGIUNTE
Eventuali
modifiche, clausole aggiunte e/o integrazioni rispetto al contratto
dovranno
essere inserite dalle parti esclusivamente in calce al presente
modulo
contrattuale.
ART.
14
Il
presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte.
NOTE
PARTICOLARI
………………………………………………………….......................................
………………………………………………………….......................................
……………,
li……………………………
Il
Mediatore Il Venditore
………………………………………
…..………………………………..
Ai
sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c. c., il Venditore
dichiara
di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli:
Art. 3
(PATTO DI ESCLUSIVA),
Art. 4
(CONDIZIONI DELLA COMPRAVENDITA),
Art. 5
(PROVVIGIONE),
Art. 7
(OBBLIGHI DEL VENDITORE),
Art. 8
(DIRITTO DI RECESSO),
Art. 9
(PENALI),
Art.
11 (LEGGE REGOLATRICE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE).
……………,
li……………………………
Il
Venditore
…...........................................................
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