LA BASE IMPONIBILE DELL’IMU
La base imponibile
dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato – per quelli
iscritti in catasto –
moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%,
per uno dei seguenti coefficienti:
• 160 per i
fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (esclusione categoria A/10) e nelle
categorie C/2, C/6 e C/7
• 140 per i
fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
• 80 per i
fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
• 65 per i
fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusione categoria D/5). Tale
coefficiente era pari a “60” fino al 31 dic 2012
• 55 per i
fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.
ATTENZIONE
La
base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o
artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni.
Per i terreni agricoli
la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per
i seguenti coefficienti:
• 110 per i
terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola
• 135 in tutti gli
altri casi.
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