VENDITORE
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IVA
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REGISTRO
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IPOTECARIA
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CATASTALE
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Privato
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NO
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7%
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2%
|
1%
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impresa
“non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro,
risanamento
o ristrutturazione
impresa
“costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di
ultimazione dei
lavori
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ESENTE
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7%
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2%
|
1%
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impresa
“costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione
dei lavori o successivamente, nel caso in cui entro tale termine i fabbricati
siano
stati
locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi
di
edilizia residenziale convenzionata
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10%
22% se è di lusso
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168 euro
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168 euro
|
168 euro
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Dal 26 giugno 2012 (data
di entrata in vigore del Dl 83/2012), invece del regime naturale dell’esenzione,
le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese che le hanno costruite o ristrutturate,
oltre il termine di 5 anni, sono assoggettate a Iva (10%, o 22% per i
fabbricati di
lusso) se il cedente
opta nell’atto di vendita per il regime dell’imponibilità. In caso di opzione e
applicazione dell’Iva, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono
dovute in misura fissa. Se si acquista la “prima casa” si applicano, invece,
aliquote agevolate (paragrafo successivo). Per le compravendite di immobili,
anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una
“dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” in cui segnalare:
• le
modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)
• se per
l’operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso
affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la
denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale
rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il
codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione
e della Camera di Commercio
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