del Contratto gli Elementi :
Essenziali gli
elementi in assenza grave imperfezione = nullo non produce effetti
1)
l'accordo
2)
la causa lecita 1343-1344 cc
3)
l'oggetto
-possibile(realizzabile)
-lecito(non contrario alle norme
imperative)
-determinato(individuato, circoscritto)
-determinabile(individuabile,circoscrivibile)
4)
la forma,scritta quando espressamente richiesta dalla legge, pena di nullità.
Accidentali gli
elementi
1.Condizione
futuro incerto lecita e possibile
a-condizione risolutiva
b-risospensiva
2.Termine (futuro certo)
3.Modo
(onere)
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Il contratto Classificazione in categorie
Costitutivi, Modificativi, estintivi
Tipici e Atipici
Consensuali e Reali
Effetti obbligatori e ad Effetti
reali
A forma libera e Formali
A prestazioni corrispettive e
Unilaterali
Onerosi e Gratuiti
Commutativi e Aleatori
Plurilaterali e Bilaterali
Istantaneo e di Durata
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Nullità
quando e contrario alle norme imperative
quando manca uno degli elementi essenziali del contratto
quando la causa e illecita
quando il motivo illecito,comune alle parti, sia stato
l'esclusivo movente della conclusione del contratto
quando manchi nell'oggetto del contratto uno dei requisiti
essenziali
in tutti i casi previsti in modo esplicito dalla legge
la nullità è
1.assoluta
2. è rilevabile anche di ufficio dal giudice
3. è insanabile
4. è imprescrittibile
La patologia più grave del contratto pertanto non produce effetti art.1418 c.c.
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Nullità parziale
nullità di singole clausole (vessatorie)
nullità totale quando non lo avrebbero concluso senza quelle
clausole
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Annullabilità è
retroattiva,
prescrizione 5 anni
1. Errore
essenzialità
1.quando cade sulla natura o sull'soggetto
2.quando cade sull’ identità dell'oggetto
3.quando cade sull’ identità o qualità persona
4. errore di diritto,è ragione principale del contratto
2. Violenza
3. Dolo
Riconoscibilità:
quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevare
l'errore l'annullamento non può essere
chiesto dalla parte in errore
é legittimato a chiedere
l'annullamento soltanto l'interessato.
Sanata mediante la convalida:
a)espressa
b)tacita
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Rescissione prescrizione 1 anno no retroattiva
1. in stato di bisogno
2. in stato di pericolo a persone(no alle cose)
Un anno la prescrizione Non ha effetto retroattivo
Risoluzione
1. inadempimento della prestazione
a) di diritto
1.
clausola risolutiva espressa
2. fissazione di un
termine essenziale
3. diffida ad
adempiere (ordine, intimazione) per iscritto con termine non meno di 15
giorni
b) su
richiesta: dal giudice non può cambiare idea dopo, ha effetto retroattivo,
su contratti continuativi o periodici no retroattiva
2. Impossibilità sopravvenuta della prestazione
3. Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione
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