Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere - Provincia di Como
Provincia di COMO
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Proprietario
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Conduttore
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Compravendita urbani industriali
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max 3,00%
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max 3,00%
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FONDI
RUSTICI compravendita
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2,00%
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2,00%
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Locazioni
residenziali e commerciali - affitto di azienda( solo primo anno)
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10,00%
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10,00%
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Locazioni
di villeggiatura (dovuta sul canone
dell’intero periodo)
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5,00%
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5,00%
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Locazioni
transitorie (sul canone dell’intero
periodo)
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5,00%
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5,00%
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- Pagamento della provvigione
- Rinuncia all’opera del mediatore
- Permute
- Spese di mediazione
- Interventi di più mediatori
- Scioglimento del contratto
Art. 1 - Pagamento della provvigione.
La
provvigione, spettante al mediatore iscritto
alla
C.C.I.A.A. per effetto del suo intervento
nella
conclusione del contratto, deve essere
corrisposta
dai due contraenti, salvo
patti
contrari o usi particolari, in parti eguali. Il
contratto è concluso nel momento in cui la proposta viene accettata dall’altra parte in
tutti quei casi per i quali la legge prevede la forma scritta sotto pena di
nullità.
In
tutti gli altri casi è sufficiente una chiara manifestazione di consenso
delle parti, accertabile
con
ogni mezzo di prova.
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Art. 2 - Rinuncia all’opera del mediatore.
Se
una delle parti contraenti non intende
avvalersi dell’opera del mediatore, deve dichiararlo,
prima dell’inizio delle trattative, al
mediatore stesso.
A
quest’ultimo, salvo patto contrario, spetta
soltanto
la quota di provvigione a carico
dell’altra
parte
Art. 3 - Permute.
Nelle
permute di beni immobili, qualora i beni
oggetto
del rapporto abbiano valore diverso,
la
provvigione viene calcolata sul prezzo del
bene
di maggior valore.
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Art. 4 - Spese di mediazione.
Le
provvigioni dovute al mediatore si intendono
comprensive
delle spese all’uopo eventualmente
sostenute.
Salvo
patto contrario non è dovuto al mediatore
il rimborso delle spese
da lui sopportate,
anche se l’affare non viene concluso, fatta eccezione di quelle spese sostenute per espresso incarico della parte.
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Art. 5 - Interventi di più mediatori
Quando
alla conclusione di un affare intervengono
più
mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione. Nel caso di intervento
successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha
diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione
del contratto.
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Art. 5 - Interventi di più mediatori.
Quando
alla conclusione di un affare intervengono
più
mediatori, è dovuta dalle parti una sola provvigione. Nel caso di intervento
successivo di più mediatori la provvigione è unica, ma ciascun mediatore ha
diritto alla sua quota solo se la sua opera ha contribuito alla conclusione
del contratto.
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Art. 6 - Scioglimento del contratto.
Il
mediatore ha diritto alla provvigione anche
nel
caso che, conclusosi il contratto, lo stesso
venga
successivamente sciolto. Qualora il mediatore sia stato retribuito prima
della esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al
fine di risolvere gli eventuali contrasti fra le parti.
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